Per capire in cosa consistono le agevolazioni e quali sono le detrazioni che si possono ottenere, il più delle volte è necessaria una guida dettagliata che aiuti l’interessato a intendere quali siano i benefici a cui si può andare incontro e – soprattutto – cosa fare per usufruirne.
Anche per quanto riguarda l’ecobonus e il sismabonus è necessario, quindi, procedere in questo senso: un riassunto in pillole – che allo stesso tempo delinei chiaramente che cosa questi ultimi rappresentino – possono aiutare chi legge a schiarirsi le idee.
All’interno del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020) infatti, sono previsti l’Ecobonus e il Sismabonus 110%: misure, queste, che incrementano al 110% l’aliquota di detrazione come credito di imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, per interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.Questi bonus sono infatti stati pensati rispettivamente per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni e sollecitare gli interventi di ristrutturazione volti a migliorare la prestazione sismica, ed introducono grosse novità: l’innalzamento del bonus fiscale al 110% e la possibilità di fruire del bonus fiscale tramite cessione del credito d’imposta o sconto in fattura.
Punto per punto, vediamo quali sono gli interventi e le spese coperte dall’ecobonus:
miglioramento termico dell’edificio (isolamento termico delle superfici, sostituzione degli infissi o installazione di schermature solari );
installazione di impianti fotovoltaici (e ampliamenti) eventualmente con sistemi di accumulo;
sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore ;
installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
Per quanto riguarda il sismabonus, invece, gli interventi possibili sono i successivi (eseguiti sempre nel periodo temporale tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 come l’ecobonus).
Adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
Interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.
Ulteriori chiarimenti e informazioni
Del Sismabonus possono beneficiare coloro che effettuano interventi di ristrutturazione volti a migliorare la prestazione sismica ovvero a ridurre il rischio sismico dell’edificio, a condizione che non si trovi in zona sismica 4. La detrazione fiscale spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione, a patto di migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio.
Ne potranno godere:
proprietari o nudi proprietari;
titolari di undiritto reale di godimento (abitazione o superficie,usufrutto etc);
locatari in affitto o comodatari;
il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);
il coniuge separato con assegnazione dell’immobile intestato all’altro coniuge;
imprenditori individuali per gli edifici adibiti ad attività produttive;
soci di cooperative indivise e divise;
soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari,società semplici);
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016;
il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili).
Dell’ecobonus, invece, possono usufruire solo alcune categorie, vediamo quali:
condomìni;
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da piu’ persone fisiche;
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e comunque aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
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