Non sempre per realizzare opere edili è necessario avere delle autorizzazioni, in quanto ciò dipende dalle varie situazioni e dai tipi di interventi. Infatti, a seconda della loro natura, un lavoro può richiedere delle autorizzazioni da parte del Comune, mentre altri possono essere effettuati liberamente.
Per capire come si differenziano gli uni dagli altri, bisogna dunque distinguere gli interventi edili classici da quelli “in edilizia libera” che, al contrario dei primi, non richiedono permessi da parte del Comune. Essendo il Testo Unico dell’edilizia il principale riferimento normativo (con le successive modifiche, come il D.Lgs 222/2016 che ha ridotto il numero dei titoli abilitativi edilizi), per quanto riguarda le opere ‘libere’ bisognerà consultare il “Glossario delle opere in edilizia libera”.
Come appena accennato, esiste una fascia di lavori edili che non necessitano autorizzazioni. Tra queste opere troviamo i lavori di ristrutturazione in casa, soprattutto quelli di manutenzione ordinaria, utili a sostituire o riparare alcuni elementi dell’abitazione.
Questa viene definita ‘edilizia libera’, proprio perché Non servono autorizzazioni, come nei casi in cui si vogliano riparare, sostituire o rinnovare la pavimentazione, l’intonaco, gli infissi, opere di lattoneria o anche elementi decorativi della facciata.
Via libera anche alla riparazione o sostituzione di alcuni impianti, ad esempio quelli di scarico ed igienico sanitari, di climatizzazione, elettrico o antincendio.
Stessa sorte, infine, anche per gli interventi in edilizia libera relativi a riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici, nonché la loro messa a norma, ma solamente a patto che non si tocchi la struttura del condominio.
Infatti, un ascensore esterno potrebbe richiedere un’autorizzazione paesaggistica, a meno che siano realizzati in spazi pertinenziali non visibili dall’esterno.
Per quanto riguarda gli altri interventi edili, come ben si sa, servono le autorizzazioni e i permessi da parte del Comune.
Qui si distinguono la Cila, Scia e Cil.
La Scia deve essere utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio; di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio.
Cil, invece, è richiesto per quanto riguarda le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori.
La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività edilizia libera.