Con la conversione in legge del Decreto n. 19 del 2 marzo 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha preso finalmente il via la nuova fase del Piano Transizione 5.0 e il relativo credito di imposta.
Condividiamo di seguito alcune delle principali linee guida, finalizzate all’ottenimento dell’incentivo previsto dall’attuale quadro normativo.
Il panorama degli incentivi per l’innovazione aziendale sta evolvendo, e l’introduzione del Piano Transizione 5.0 – che si affianca al già noto Piano 4.0 – ne è una palese dimostrazione: la nuova iniziativa pone infatti un’enfasi particolare sull’efficienza energetica, aprendo nuove opportunità per le imprese che intendono modernizzare i propri processi produttivi.
In particolare, il Piano Transizione 5.0 entra in gioco quando un investimento in beni 4.0 conduce a un risparmio energetico significativo. In questi casi, le norme del nuovo piano sostituiscono quelle del precedente, con la notevole differenza che il recupero del credito avviene in un’unica soluzione anziché in tre quote.
È importante notare che il Piano Transizione 4.0 rimane attivo per gli investimenti che non generano risparmio energetico o che lo generano al di sotto delle soglie minime stabilite dal nuovo Piano 5.0, costituendo quindi un’integrazione con le novità di cui si dirà in questo articolo.
Per il biennio 2024-2025, il Piano Transizione 5.0 ha stanziato 6,3 miliardi di euro, suddivisi tra beni strumentali (3.780 milioni), sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia (1.890 milioni), e formazione del personale (630 milioni).
Per quanto riguarda i beni strumentali, per beneficiare dell’incentivo le imprese devono investire in almeno uno dei beni strumentali elencati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. I beni devono essere integrati nel sistema di gestione aziendale e contribuire a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% a livello di struttura produttiva o del 5% nei processi interessati dall’investimento.
Nel caso di autoproduzione e autoconsumo energetico, invece, è previsto che gli investimenti siano parte di un progetto di innovazione che includa l’acquisto di beni strumentali. Si potranno agevolare anche gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, con l’esclusione delle biomasse.
Nell’ipotesi di investimento in moduli fotovoltaici, l’incentivo si applica solo ai pannelli prodotti nell’UE con un’efficienza minima del 21,5%. Sono previste maggiorazioni per pannelli più efficienti o con tecnologie avanzate, fino al 140% della base imponibile per moduli bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella del 24% o superiore.
Passando infine agli incentivi sulla formazione del personale, le spese sono ammissibili se finalizzate all’acquisizione di competenze nelle tecnologie digitali ed energetiche, nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e autoproduzione di energia, fino a un massimo di 300.000 euro.
Il Piano è aperto a tutte le imprese che effettuano investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, settore o dimensione. Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria o soggette a sanzioni interdittive.
Gli investimenti e l’avvio della fruizione del credito devono essere completati entro il 31 dicembre 2025.
È infine previsto un meccanismo di “recapture” che richiede la restituzione del credito in caso di cessione o spostamento dei beni agevolati entro cinque anni dal completamento dell’investimento. Il credito d’imposta Transizione 5.0 è altresì cumulabile con altri incentivi, purché il totale non superi il costo sostenuto, ma non è combinabile con il credito Transizione 4.0 o con la ZES unica.
Torneremo sull’argomento, con guide di maggiore dettaglio sui singoli argomenti ora introdotti, nelle prossime settimane.