Come ormai tutti sanno, con il termine “Superbonus del 110%” si fa riferimento alle agevolazioni introdotte dal Decreto Rilancio del 2020 che prevedono incentivi fiscali per alcune tipologie di lavori di efficientamento energetico o di miglioramento antisismico degli edifici, effettuati tra il 1 luglio 2020 e il 31/12/2021.
Il bonus fiscale ammonta a una percentuale pari al 110% della cifra spesa per questi lavori, che viene messa a disposizione del contribuente in quote suddivise in parti uguali da portare in detrazione per un totale di cinque anni.
Tuttavia, la detrazione diretta dal proprio carico fiscale non è l’unica opzione a disposizione di chi vuole eseguire lavori che rispettino tutte le condizioni necessarie per potere usufruire di questa vantaggiosa agevolazione.
L’ammontare del proprio credito fiscale infatti può essere ceduto in blocco a soggetti terzi: un controvalore di scambio che diventa una “moneta” da utilizzare nelle proprie transazioni, ottenendo una contropartita che può essere differente in base al soggetto a cui si sceglie di trasferire questo beneficio.
I soggetti a cui è possibile cedere il proprio credito fiscale derivante dal Superbonus del 110% sono le imprese che svolgono i lavori oggetto dello stesso oppure le banche o gli intermediari finanziari che si rendono disponibili a questo scambio.
Se si sceglie di fare questa transazione con l’impresa, quest’ultima potrà concedere in cambio uno sconto direttamente in fattura pari al massimo al 100% dell’importo totale dei lavori. Il cliente in questo modo perderà il 10% di agevolazione aggiuntiva, ma avrà il vantaggio di evitare un esborso di denaro immediato, per il quale avrebbe dovuto aspettare cinque rimborsi annuali in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo stesso vantaggio di fondo rimane anche nel caso in cui si scelga di utilizzare un istituto di credito o una società finanziaria come intermediario. Queste ultime incamerano il bonus fiscale e in cambio possono aprire una linea di credito destinata specificamente al pagamento delle fatture relative ai lavori o in generale concedere un finanziamento, ripagato per l’appunto dalla cessione della titolarità del credito verso l’Erario. La banca o la società finanziaria potrà poi utilizzare questo credito o a sua volta cederlo ad altri soggetti.
La scelta di mantenere per sé il proprio credito o di cederlo deriva quindi dalla valutazione della propria situazione sotto vari aspetti. Può essere utile per chi si trova per svariate ragioni a corto della liquidità necessaria a sostenere il pagamento dei lavori. In questo modo la cessione diventa per esempio un mezzo utile per rendere l’accesso al bonus possibile per i condomini, in cui i vari proprietari possono avere le esigenze e le situazioni economiche di partenza più disparate.
La cessione del credito poi può essere l’unica via per non perdere questo beneficio per chi non ha abbastanza capienza fiscale. Si tratta dei contribuenti che a causa di redditi troppo bassi (o inesistenti) o magari a causa dell’uso di altri tipi di detrazione, non avrebbero un ammontare abbastanza cospicuo di imposte da pagare, su cui andare ad applicare il bonus.
Ma come si fa tecnicamente ad effettuare questa cessione del credito? Il titolare del bonus deve comunicare telematicamente la cessione direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questa operazione si può fare autonomamente, o rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati.
In caso di condomini, sarà l’amministratore ad effettuare questa operazione per tutti.
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